Istituto di Mediazione Creditizia s.r.l. La invita a leggere con attenzione il presente Fascicolo informativo, che ha l’obiettivo di farLe conoscere i Suoi diritti e gli strumenti di tutela a Sua disposizione, nonché di fornirLe dettagliate informazioni riguardanti la nostra Società, le caratteristiche ed i rischi tipici del servizio di mediazione creditizia, le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali.
Si raccomanda una lettura attenta della documentazione anche precontrattuale, prima di effettuare qualsivoglia scelta o sottoscrivere accordi contrattuali.
Il presente documento è redatto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d’Italia in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29.7.2009 e successive integrazioni e modificazioni e del Titolo VI del D.Lgs n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – Tub) “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”.
- Informazioni sul Mediatore
Istituto di Mediazione Creditizia s.r.l., con sede legale in Roma, via Famiano Nardini n. 1/d, codice fiscale e partita IVA n. 15803851003, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Roma con il n. 15803851003, iscritta nell’Elenco tenuto dall’Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi, n. M519 del 5.5.2021, cap. soc. € 50.000,00 i.v., posta elettronica: amministrazione@istitutomediazionecreditizia.it, pec: imcfinanza@legalmail.it, sito internet www.imcfinanza.it, assicurazione per i rischi professionali con Lloyd’s con polizza n. GT2C296733P-LB emessa il 18.03.2022.
I presenti sono verificabili sul sito dell’OAM – Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi all’indirizzo internet “https://www.organismo-am.it”.
- Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia
Il Mediatore Creditizio è la persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con il potenziale Cliente al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Il Mediatore Creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indicata al punto precedente nonché le attività indicate nello Statuto societario e non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
L’esercizio professionale dell’attività di Mediazione Creditizia è subordinato all’iscrizione nell’Elenco tenuto dall’ Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi, previsto dall’articolo 128-undecies del TUB ed è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all’art.128-septies TUB ed ai loro dipendenti e collaboratori.
La Mediazione Creditizia comprende l’attività di consulenza, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento di una prima istruttoria per conto dell’intermediario erogante e l’inoltro delle richieste a quest’ultimo.
Al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal Cliente.
L’attività di Mediazione Creditizia non comporta alcuna garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, poiché le trattative e la delibera del contratto di finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari. Pertanto, il Mediatore non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione/erogazione del Finanziamento non venisse concesso.
Il Mediatore Creditizio può operare: a) “in convenzione” con banche e intermediari finanziari sulla base di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva. In tal caso, al Cliente dovrà essere consegnato, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura; b) “fuori convenzione” con banche e intermediari con cui siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione degli eventuali oneri a carico del Cliente, da inserirsi nel calcolo del TAEG. In tal caso il Mediatore è tenuto a consegnare al Cliente il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti.
Istituto di Mediazione Creditizia s.r.l. opera in convenzione con i seguenti:
Denominazione |
Sito Internet |
Banca AideXa |
https://www.aidexa.it |
Opyn |
https://www.opyn.eu |
Artigiancassa |
https://www.artigiancassa.it |
Banca del Fucino |
https://www.bancafucino.it |
Banca Progetto |
https://www.bancaprogetto.it |
Microcredito di impresa |
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Demetra Capital |
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Finsarda Finanziaria |
Istituto di Mediazione Creditizia s.r.l. intrattiene rapporti anche con istituti non in convenzione.
- Condizioni economiche della mediazione creditizia
Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati e gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali.
Saranno dovute dal cliente nella misura secondo la tabella che segue.
La “provvigione” (compenso spettante al Mediatore Creditizio) sarà dovuta dal Cliente a Istituto di Mediazione Creditizia s.r.l., in via di principio, all’atto di approvazione del finanziamento da parte dell’Intermediario erogante.
Provvigione dovuta dal Cliente
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Una somma pari al 4,00% netto sull’importo del Finanziamento (anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo, minore o maggiore, di quello indicato nel contratto di mediazione e/o a condizioni diverse o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, il finanziamento deliberato). |
Spese
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A carico del Cliente in via esclusiva, indipendentemente dalla conclusione del contratto di Mediazione: spese di istruttoria nella misura massima di euro 500,00, spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure, etc… e connesse alla modalità di offerta fuori sede o all’utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza. |
- Principali clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia.
Durata. Il contratto di mediazione creditizia è a tempo determinato e la durata è di mesi 6 (sei) decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e per tale periodo è irrevocabile. Il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta alla scadenza di tale termine ed, in ogni caso, alla concessione del finanziamento erogato grazie all’attività svolta dal Mediatore.
Finalità del contratto di mediazione creditizia. Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso Banche o Intermediari Finanziari.
Modalità di conferimento e di esecuzione dell’incarico di mediazione creditizia. L’incarico va conferito al Mediatore Creditizio per iscritto e sarà svolto con una delle seguenti modalità: a) in esclusiva: in tal caso il Cliente non può ricercare autonomamente, per tutta la durata del contratto, il finanziamento né conferire analoghi incarichi ad altri mediatori creditizi; b) non in esclusiva: in tal caso, il Cliente ha facoltà, per tutta la durata del contratto, di ricercare il Finanziamento, sia personalmente, sia incaricando altri mediatori creditizi.
Diritti del Cliente. 1) Il Cliente ha diritto di avere e di asportare, prima di essere vincolato dal contratto di mediazione, copia del Foglio Informativo in vigore, datato ed aggiornato, presso ciascun locale identificabile come Istituto di Mediazione Creditizia s.r.l. aperto al pubblico, su supporto cartaceo o su supporto durevole, nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura; qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, la copia del Foglio Informativo nonché della Guida relativa all’operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio;
2) di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia del testo del contratto di mediazione creditizia, idonea per la stipula con incluso il Documento di Sintesi. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto;
3) di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia sottoscritto, incluso il Documento di Sintesi;
4) di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni;
5) il Cliente Consumatore potrà richiedere in caso di credito immobiliare, a mezzo lettera raccomandata a.r. a Istituto di Mediazione Creditizia s.r.l., Roma, Via Famiano Nardini 1/D – 00162 o www.imcfinanza.it, informazioni comparabili sull’ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore;
6) di recedere dal contratto di mediazione creditizia nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto.
Obblighi del Cliente. È fatto obbligo al Cliente: 1) di fornire a Istituto di Mediazione Creditizia s.r.l. la documentazione indicata nel contratto nel termine ivi previsto e di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale e personale che siano idonee a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni, nonché di fornire le eventuali integrazioni richieste in fase di istruttoria;
2) di fornire dati veritieri, completi ed aggiornati;
3) di dichiarare l’esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali;
4) di non conferire, nel caso di contratto di mediazione in esclusiva, incarico contestuale ad altra Società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento;
Obblighi del Mediatore Creditizio. Il Mediatore Creditizio ha l’obbligo: 1) di mettere in contatto il Cliente con banche o intermediari Finanziari ai fini della concessione del finanziamento richiesto; 2) di fornire un’idonea consulenza e compiere l’attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente ed all’ entità del finanziamento richiesto 3) di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede; 4) di rispettare il segreto professionale; 5) di provvedere all’identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.
Risoluzione del contratto e penali. Il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi al Cliente mediante raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi: a) il Cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal Mediatore, (b) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (c) venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva ove previsto, (d) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia (e) il Cliente revochi l’incarico senza giustificato motivo prima della scadenza in caso di contratto a tempo determinato (f) o rinunci al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore.
In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel presente Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all’articolo 1382 del codice civile.
Foro Competente. Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Roma, salvo il caso in cui il Cliente sia un consumatore, nel qual caso il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore (Foro Generale del Consumatore).
- Reclami e Mezzi di tutela stragiudiziale
Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto.
I canali di trasmissione dei reclami sono i seguenti: tramite raccomandata A/R o posta ordinaria all’indirizzo Istituto di Mediazione Creditizia Srl – Ufficio Reclami in Roma, Via Famiano Nardini 1/D – 00162 e/o tramite posta elettronica all’indirizzo amministrazione@istitutomediazionecreditizia.it e/o tramite PEC all’indirizzo imcfinanza@legalmail.it
Elementi da riportare nel reclamo:
- nominativo/denominazione del Cliente
- recapiti del Cliente
- data del contratto di mediazione
- riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
- motivazione del reclamo
- richiesta nei confronti della Società
La Società si impegna a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria il cliente e il mediatore creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell’apposito registro, se ciò è prescritto in base alla vigente normativa in tema di mediazione obbligatoria. Il Cliente non può ricorrere all’ABF per controversie sorte direttamente con il mediatore.
- Definizioni
➢ Cliente. Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.
➢ Consumatore. Persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
➢ Finanziamento. Il finanziamento che il Cliente intende ottenere con l’intermediazione del Mediatore Creditizio, tra cui: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo sotto forma di dilazione, (iv) credito immobiliare, (v) prestito su pegno (vi) rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito, (vi) factoring ecc.
➢ Contratto a distanza e contratto negoziato fuori dei locali commerciali. Il “contratto a distanza” è concluso tra il Mediatore e il Consumatore senza la loro presenza fisica e simultanea, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il “contratto negoziato fuori dei locali commerciali” è qualsiasi contratto tra il Mediatore e il Consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui e’ stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore e’ stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore.
➢ Tecniche di comunicazione a distanza. Le tecniche di contatto con il Cliente diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
➢ Offerta fuori sede. Offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.
➢ Supporto durevole. Qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.
➢ Locale aperto al pubblico. Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale per il ricevimento del pubblico per l’attività del Mediatore Creditizio, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo.
➢ Intermediari Finanziari. Società cui è riservato l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all’art. 106 del T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia ai sensi del successivo art. 107.
➢ TAEG. Tasso annuo effettivo globale è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
➢ TEGM. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura.
➢ Penale. Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall’inadempimento degli obblighi previsti nel contratto.
➢ Provvigione. Compenso dovuto al Mediatore commisurato all’importo del finanziamento.
➢ OAM. Organismo per l’elenco di Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi; è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.